
Al 5 novembre 2026 non è ancora possibile presentare una domanda per ottenere l’ETIAS, il nuovo sistema europeo di autorizzazione ai viaggi destinato ai cittadini di Paesi terzi che possono entrare in Europa senza visto per soggiorni di breve durata. Il portale istituzionale Travel to Europe conferma che il sistema non è operativo e non vengono attualmente raccolte richieste. Non è quindi necessario effettuare registrazioni, versare anticipi o acquistare servizi per ottenere un’autorizzazione che, allo stato attuale, non può essere rilasciata.
La precisazione riguarda direttamente i viaggiatori che stanno organizzando spostamenti verso l’area Schengen e gli operatori turistici chiamati a fornire informazioni sulle condizioni di ingresso. L’autorizzazione ETIAS per viaggiare in Europa introdurrà un adempimento preliminare per determinate categorie di cittadini extraeuropei, ma la sua applicazione dipenderà dall’effettiva entrata in funzione della piattaforma.
L’Unione europea ha chiarito che la data esatta di avvio sarà comunicata ufficialmente con diversi mesi di anticipo. Le informazioni operative pubblicate nelle FAQ non consentono quindi di indicare un giorno a partire dal quale le domande saranno obbligatorie. Questa distinzione è particolarmente rilevante perché nel frattempo è già entrato in funzione un altro sistema europeo di controllo delle frontiere, l’Entry/Exit System, spesso confuso con l’ETIAS.
Chi dovrà richiedere l’autorizzazione ETIAS e per quali viaggi
L’European Travel Information and Authorisation System è stato progettato per i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea che beneficiano dell’esenzione dal visto per soggiorni di breve durata. Il suo ambito di applicazione comprende 30 Paesi europei, ossia i 29 Stati dell’area Schengen e Cipro.
Tra le nazionalità interessate figurano, secondo gli elenchi istituzionali, cittadini di Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Australia, Giappone e Brasile, insieme a quelli di numerosi altri Paesi e territori che godono dell’esenzione dal visto.
Il requisito non dipenderà esclusivamente dalla nazionalità. Occorrerà considerare anche il documento di viaggio utilizzato, l’eventuale possesso di un titolo di soggiorno e le specifiche esenzioni previste dalla normativa europea. Determinati titolari di permessi o carte di soggiorno, per esempio, non saranno tenuti a richiedere l’autorizzazione.
I cittadini italiani e degli altri Stati membri dell’Unione europea non rientrano nell’obbligo ETIAS. Lo stesso principio vale, nell’ambito della libera circolazione, per i cittadini di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.
Quando diventerà operativa, l’autorizzazione ETIAS per viaggiare in Europa sarà richiesta per soggiorni brevi, generalmente fino a 90 giorni nell’arco di 180 giorni. Non rappresenterà un permesso di soggiorno, non autorizzerà automaticamente a svolgere attività lavorative e non sostituirà i visti necessari per chi non beneficia delle relative esenzioni.
Il conteggio della permanenza presenta inoltre alcune particolarità territoriali. Cipro, pur rientrando tra i Paesi che applicheranno ETIAS, non appartiene all’area Schengen. Il periodo di soggiorno consentito nell’isola viene quindi considerato separatamente rispetto a quello trascorso negli Stati Schengen.
Come funzioneranno le domande quando il sistema sarà disponibile
La procedura prevista dall’Unione europea si svolgerà attraverso il portale ufficiale ETIAS oppure mediante un’applicazione mobile istituzionale. La richiesta sarà individuale e collegata al passaporto del viaggiatore.
Durante la compilazione saranno richiesti dati anagrafici, informazioni sul documento di viaggio, recapiti e ulteriori dichiarazioni necessarie alla valutazione della domanda. Tra queste potranno comparire informazioni relative all’occupazione e a determinate circostanze personali rilevanti ai fini dei controlli previsti dalla normativa.
La procedura ETIAS non richiederà l’acquisizione di impronte digitali o altri dati biometrici direttamente attraverso il modulo di domanda.
Le informazioni trasmesse saranno sottoposte a verifiche automatizzate mediante i sistemi informativi europei pertinenti. Secondo le FAQ ufficiali, la maggior parte delle richieste dovrebbe essere esaminata in pochi minuti o comunque entro 96 ore. Alcune pratiche, tuttavia, potranno richiedere documentazione aggiuntiva o ulteriori accertamenti, con tempi che in particolari circostanze potranno prolungarsi.
Le tempistiche pubblicate descrivono il funzionamento previsto, non un servizio già disponibile.
Una volta rilasciata, l’autorizzazione avrà una validità massima di tre anni, salvo scadenza anticipata del passaporto al quale è associata. In caso di sostituzione del documento di viaggio sarà necessario richiedere una nuova autorizzazione.
Durante il periodo di validità potranno essere effettuati più ingressi, rispettando le condizioni e i limiti temporali previsti per il soggiorno.
Il possesso dell’autorizzazione non garantirà comunque l’ammissione nel territorio europeo. La decisione sull’ingresso resterà di competenza delle autorità di frontiera, che continueranno a verificare il rispetto delle condizioni applicabili.
Il costo previsto è di 20 euro, ma sono previste esenzioni
L’importo indicato dal portale istituzionale per presentare una domanda di autorizzazione ETIAS per viaggiare in Europa è pari a 20 euro.
Si tratta della tariffa amministrativa prevista per la richiesta attraverso i canali ufficiali. Non costituisce un prezzo da pagare oggi: finché il sistema non raccoglie domande, non esiste una procedura ETIAS attiva per la quale effettuare il versamento.
La tariffa non si applicherà indistintamente a tutti i richiedenti. Le informazioni ufficiali prevedono l’esenzione per le persone di età inferiore a 18 anni e per quelle di età superiore a 70 anni. Ulteriori esenzioni riguardano specifiche categorie di familiari di cittadini europei che soddisfano le condizioni stabilite dalle disposizioni sulla libera circolazione.
L’esenzione dal pagamento non equivale necessariamente all’esenzione dall’obbligo di autorizzazione. Un minorenne appartenente a una categoria soggetta a ETIAS, ad esempio, dovrà comunque disporre della propria autorizzazione, benché la relativa domanda sia gratuita.
Le richieste saranno individuali anche quando il viaggio coinvolgerà una famiglia o un gruppo organizzato. Il portale ufficiale non prevede una singola autorizzazione collettiva valida per più persone.
Per le domande soggette a pagamento, la tariffa amministrativa sarà inoltre non rimborsabile in caso di esito negativo. La presentazione di una richiesta, pertanto, non coinciderà con l’automatica concessione dell’autorizzazione.
ETIAS ed EES: perché i due sistemi non devono essere confusi
La principale fonte di equivoci deriva dalla contemporanea evoluzione delle procedure europee di controllo dei viaggiatori provenienti da Paesi terzi.
L’Entry/Exit System, conosciuto come EES, è già operativo. Ha iniziato a essere introdotto il 12 ottobre 2025 e, secondo le informazioni pubblicate sul portale europeo, dal 10 aprile 2026 è pienamente operativo ai valichi di frontiera esterni dei 29 Paesi che lo utilizzano.
L’EES registra elettronicamente gli ingressi e le uscite dei cittadini non europei che effettuano soggiorni brevi, comprese le persone che viaggiano con un visto di breve durata e quelle che ne sono esenti. Il sistema memorizza informazioni relative al documento di viaggio, alle date e ai luoghi di attraversamento delle frontiere e, secondo le regole applicabili, dati biometrici come immagine del volto e impronte digitali.
La registrazione avviene nell’ambito dei controlli alle frontiere esterne. Non comporta la presentazione di una domanda ETIAS prima della partenza.
L’ETIAS svolgerà invece una funzione differente: consentirà di valutare preventivamente le richieste di autorizzazione presentate dai cittadini esenti dall’obbligo di visto.
La distinzione riguarda quindi sia il momento della procedura sia la popolazione interessata. L’EES registra gli attraversamenti delle frontiere e riguarda anche viaggiatori titolari di visti di breve durata; ETIAS sarà un requisito preventivo destinato principalmente ai cittadini extraeuropei che viaggiano senza visto.
I due sistemi fanno parte del processo di modernizzazione della gestione delle frontiere europee, ma l’operatività dell’EES non implica che l’ETIAS sia già entrato in vigore.
Anche il perimetro geografico presenta differenze. ETIAS riguarderà 30 Paesi, includendo Cipro, mentre l’EES opera nei 29 Paesi che partecipano al relativo sistema di registrazione. L’Irlanda non partecipa a nessuno dei due sistemi.
Queste differenze hanno conseguenze pratiche per compagnie aeree, operatori turistici e viaggiatori. Un cittadino extraeuropeo può già essere sottoposto alle procedure EES durante l’attraversamento di una frontiera, senza che ciò comporti attualmente l’obbligo di ottenere un’autorizzazione ETIAS.
Siti che vendono richieste ETIAS: quali sono i rischi prima dell’avvio
La mancata apertura delle domande rappresenta anche un elemento decisivo per valutare l’affidabilità dei servizi online che pubblicizzano assistenza per ottenere l’autorizzazione.
Sul web possono comparire portali commerciali dedicati a ETIAS, con moduli di registrazione, richieste di pagamento o offerte di assistenza anticipata. Non tutti i servizi privati sono necessariamente fraudolenti, ma nessun intermediario può presentare oggi una domanda ufficiale attraverso un sistema che non è ancora operativo.
Il portale Travel to Europe dedica specifiche informazioni ai rischi connessi agli intermediari commerciali. Tra le pratiche segnalate figurano siti che possono essere scambiati per canali istituzionali, richieste di compensi sproporzionati, utilizzi impropri dei dati personali e servizi pagati senza che venga effettivamente trasmessa la domanda.
Il problema non riguarda soltanto il denaro. Una richiesta ETIAS comporterà la comunicazione di informazioni personali, dettagli del passaporto e, nei casi previsti, dati riguardanti precedenti e circostanze personali. Trasmettere anticipatamente queste informazioni a un sito non verificato può esporre il viaggiatore a rischi di riservatezza e utilizzo improprio dei dati.
Quando l’autorizzazione ETIAS per viaggiare in Europa sarà effettivamente disponibile, l’utilizzo di un intermediario resterà possibile alle condizioni stabilite dalle procedure ufficiali. Le agenzie potranno assistere i viaggiatori nella presentazione delle domande, applicando eventualmente compensi aggiuntivi per il servizio prestato.
Tali costi dovranno però essere distinti dalla tariffa amministrativa europea di 20 euro. Un intermediario non potrà legittimamente far apparire il proprio compenso come una componente obbligatoria della tariffa istituzionale.
La Commissione europea raccomanda inoltre particolare attenzione nella scelta dei soggetti ai quali vengono affidati i dati personali. Il canale istituzionale resta quello identificato dal dominio europeo ufficiale.
Cosa cambia per i viaggi programmati nei prossimi mesi
L’assenza di una data ufficiale di avvio rende necessario distinguere la preparazione del viaggio dagli adempimenti che saranno richiesti quando ETIAS entrerà effettivamente in funzione.
Un viaggiatore che oggi organizza un soggiorno in Italia, Francia, Spagna o in un altro Paese interessato deve continuare a verificare le condizioni di ingresso previste per la propria nazionalità e situazione personale. Restano applicabili le disposizioni sui passaporti, sui visti eventualmente necessari, sulla durata del soggiorno e sui controlli di frontiera.
L’eventuale registrazione EES è gestita secondo le procedure già in vigore. Non richiede di effettuare un pagamento ETIAS né di utilizzare siti privati per ottenere un’autorizzazione preventiva.
Anche le agenzie di viaggio e gli operatori che organizzano soggiorni per clienti extraeuropei devono tenere distinti i requisiti attuali da quelli futuri. Presentare l’ETIAS come un documento già obbligatorio potrebbe indurre i clienti a sostenere spese inutili o a rivolgersi a servizi che promettono procedure non ancora disponibili.
Quando il sistema sarà avviato, la programmazione del viaggio dovrà considerare anche i tempi di lavorazione delle domande. Le autorità europee raccomandano di ottenere l’autorizzazione prima di assumere impegni economici legati a biglietti e strutture ricettive, proprio perché alcune richieste potrebbero richiedere verifiche supplementari.
Il quadro attuale, tuttavia, non consente di trasformare queste indicazioni in un obbligo immediato.
Per l’autorizzazione ETIAS per viaggiare in Europa, la situazione verificabile al 5 novembre 2026 rimane quella comunicata nelle FAQ istituzionali: le domande non vengono accettate e non è richiesto alcun intervento da parte dei viaggiatori. L’Unione europea ha previsto una comunicazione anticipata della data di attivazione, che costituirà il riferimento necessario per individuare l’effettiva decorrenza delle nuove procedure.
Fino a quella comunicazione, un pagamento effettuato su un portale commerciale non può essere considerato prova dell’avvenuto rilascio di un’autorizzazione ETIAS valida.
